E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l’Associazione denominata: “Distretto del cibo della Marca Trevigiana”, d’ora in poi “Associazione” o “Distretto”.
L’Associazione ha la propria sede legale nel Comune di Pieve di Soligo (TV) e sede operativa nel medesimo Comune.
Potranno essere istituite o soppresse, con delibera dell’Assemblea dei soci, sedi operative e rappresentanze.
L’Associazione persegue lo scopo di costituire un Distretto del cibo ai sensi della Legge 205 del 27.12.2017, del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 22.07.2019 e della Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1863 del 17.12.2019 nel territorio della Marca Trevigiana.
Il Distretto del cibo della Marca Trevigiana non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito della Regione del Veneto, può operare al di fuori del territorio del Veneto solo in via eccezionale e/o occasionale.
L’Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.
Il Distretto svolgerà con modalità coordinata le seguenti attività:
Possono aderire alla Associazione:
Tutti i soci devono avere sede legale od operativa nel territorio del distretto, ad eccezione degli enti di ricerca e delle università.
Tutti i soci hanno diritto a:
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
Tutti i soci devono accettare e rispettare gli obblighi imposti dallo statuto e la loro attività deve rientrare nell’ambito delle finalità sociali.
Chiunque voglia aderire all’Associazione deve:
La disciplina delle modalità di richiesta di adesione ovvero di rinnovo potrà essere regolamentata con apposito regolamento da predisporsi a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea.
Il socio può recedere in qualunque momento inoltrando la comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata) al Consiglio direttivo. Il recesso avrà effetto dall’esercizio successivo.
Decade dal diritto di far parte del Distretto il socio che:
Può essere escluso dal Distretto il socio che:
L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione.
L’esclusione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Possono aderire al Distretto le Imprese agricole singole ed associate, iscritte alla C.C.I.A.A, le imprese di trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari che soddisfano i seguenti requisiti/impegni:
Le domande di adesione saranno valutate in sede di costituzione dal soggetto proponente e successivamente dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Gli organi dell’Associazione sono:
L’Assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione cui hanno diritto di partecipare e votare tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
Il voto è individuale e può essere delegato ad un altro membro. Ciascun membro non può avere più di dieci deleghe di voto.
L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta:
L’Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell’Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. La convocazione dell’Assemblea deve effettuarsi con avviso scritto, da inviarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione a mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.
L’Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente, almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei votanti presenti.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e l’Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti.
L’Assemblea in seconda convocazione potrà essere convocata anche nello stesso giorno della prima.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente più anziano di età.
Le modalità di votazione sono di volta in volta stabilite dall’Assemblea.
Spetta all’Assemblea:
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione è nominato dall’Assemblea ed è composto da un minimo di undici membri ad un massimo di quindici membri.
Il Consiglio Direttivo dovrà comunque essere composto, nel rispetto in particolare:
Nell’ambito del numero di consiglieri determinato dall’assemblea dei soci, ai soci promotori (G.A.L. dell’Alta Marca Trevigiana soc. cons. a r.l., Confagricoltura Treviso, Confcooperative Belluno e Treviso, Confederazione Italiana Agricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti Treviso) in persona del loro rispettivo legale rappresentante pro tempore, spetta la nomina di 1 (uno) membro ciascuno. La dichiarazione di nomina è fatta nella stessa seduta assembleare.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritiene opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei sui componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta mediante avviso scritto, da inviarsi almeno 5 giorni prima della data della riunione mezzo posta ordinaria o raccomandata, posta elettronica ordinaria o certificata, fax o telegramma contenente l’ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione.
In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a tre giorni.
Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o audio videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei membri eletti.
Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il verbale dell’adunanza è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione ordinaria e straordinaria, svolge tutti compiti inerenti a tale funzione.
Spetta inoltre al Consiglio Direttivo:
Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea.
Il Presidente resta in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta.
Il Presidente ha compiti di impulso e di coordinamento dell’attività dell’Associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi e in giudizio.
Egli può rilasciare mandati generali e speciali.
Il Presidente cessa dalla carica in caso di dimissioni, revoca del mandato o sopravvenuta incompatibilità ai sensi del Presente Statuto.
In caso di dimissioni o cessazione a qualsiasi titolo del Presidente, l’incarico viene assunto dal Vice Presidente che ne assume le funzioni con l’obbligo di convocare senza indugio l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Il Revisore dei conti è eletto dall’Assemblea dei Soci, dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Può intervenire alle sedute dell’Assemblea dei Soci e a quelle del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti esercita la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione in analogia a quanto previsto dall’art. 2403e seguenti del Codice Civile. Il Revisore dei Conti deve essere un soggetto iscritto al Registro dei revisori legali, in applicazione del D. Lgs. n. 39/2010.
In particolare il Revisore ha il compito di controllare, almeno trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
L’Associazione non può distribuire in alcun modo, diretto o indiretto, utili o avanzo di gestione, nonché fondi riserve o capitali, durante la vita dell’Associazione a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno destinati al patrimonio dell’Associazione o allo svolgimento dell’attività statutaria.
L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’associazione.
L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio il l° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo d’esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea Soci entro il mese di aprile.
Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci entro il 31 ottobre di ogni anno. E’ altresì nella facoltà del Consiglio Direttivo redigere bilanci pluriennali.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai Soci, nonché fondi, riserve o capitale.
Il Distretto del cibo della Marca Trevigiana può dotarsi di un marchio con connotazione di territorialità del Distretto e metterlo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta. Il marchio del Distretto (marchio a ombrello) potrà avere anche l’accostamento di marchi d’area dei diversi ambiti territoriali della Marca Trevigiana.
Le modalità di concessione e utilizzo sono stabilite da un apposito protocollo d’uso del marchio.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre/quarti) dei Soci.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi finalità uguali o analoghe, operanti nel territorio.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, e delle altre leggi in materia.